Rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà

Descrizione

Rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Dal 1° gennaio 2012, quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, i cittadini nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione non devono più fornire certificati o documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità, ma possono rilasciare dichiarazioni sostitutive dei certificati o dell'atto di notorietà.

L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.

    Approfondimenti

    È un documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46, la dichiarazione può riguardare i seguenti stati, qualità personali e fatti:

    1. data e il luogo di nascita
    2. residenza
    3. cittadinanza
    4. godimento dei diritti civili e politici
    5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
    6. stato di famiglia
    7. esistenza in vita
    8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
    9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
    10. appartenenza a ordini professionali
    11. titolo di studio, esami sostenuti
    12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
    13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
    14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
    15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
    16. stato di disoccupazione
    17. qualità di pensionato e categoria di pensione
    18. qualità di studente
    19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
    20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
    21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
    22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
    23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
    24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231
    25. qualità di vivenza a carico
    26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
    27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

    Si ricorda dal 1/01/2012, quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, i cittadini nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione non devono più fornire certificati o documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità, ma possono produrre dichiarazioni sostitutive dei certificati 

    Inoltre, con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") agli artt. 2 e 71 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15/09/2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

    I privati hanno l’obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato libero, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, e molto altro ancora.

    Ciò si traduce, in primo luogo, nell’obbligo per il privato (banca, assicurazione, notaio, avvocato etc.) di accettare l’autocertificazione e nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati in una modalità semplificata per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.

    Il vantaggio per i cittadini è duplice, da un lato il non dover fare passaggi inutili presso gli uffici pubblici e dall'altro risparmiare i costi dell'imposta di bollo e dei diritti, considerato che i certificati da produrre ai privati sono nella maggioranza dei casi in bollo: la scelta è nelle mani dei cittadini: continuare a produrre i certificati ai privati che li richiedano oppure utilizzare le dichiarazioni sostitutive e goderne i vantaggi.

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    È un documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 47, la dichiarazione può riguardare

    1. stati, qualità personali e fatti relativi all'interessato dei quali egli sia a diretta conoscenza
    2. stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
    3. stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati tra quelli soggetti ad autocertificazione.

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 19:

    la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

    Se la dichiarazione deve essere consegnata ad un ufficio pubblico (per esempio, all'ufficio delle entrate per la successione) o fornitore di servizio di pubblica utilità (per esempio distributore di fornitura elettrica o idrica) la dichiarazione non necessita di alcuna autentica di sottoscrizione: basterà allegare alla dichiarazione firmata e datata copia di documento d'identità del sottoscrittore.

    Se la dichiarazione deve, invece, essere presentata ad un privato (per esempio, banche o assicurazioni) normalmente viene richiesto che la firma sia autenticata: in questo caso il sottoscrittore, prima di firmare la dichiarazione, dovrà presentarsi di fronte ad un pubblico ufficiale (notaio o funzionario incaricato dal Sindaco, presso l'ufficio anagrafe comunale) con un documento d'identità in corso di validità, una marca da bollo amministrativa da 16,00 €. Il sottoscrittore dovrà firmare davanti all'ufficiale incaricato che provvederà ad autenticarne la sottoscrizione.

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 48 Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. La validità temporale dei certificati è definita dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41:

    i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/-2000, n. 445, art. 48:

    in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze

    Non è quindi necessario inserire documenti relativi alle dichiarazioni sostitutive come allegati.

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71:

    le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 76, rilasciare dichiarazioni false o fornire documenti non più validi comporta gravi conseguenze, essendo punito ai sensi del Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, Codice penale e delle leggi speciali in materia, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 75.

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 49, le dichiarazioni sostitutive non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.

    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere:

    • manifestazioni di volontà, quali deleghe configuranti una procura, autorizzazioni, rinunce,  mandati, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc.
    • promesse di adempimenti futuri
    • la costituzione di rapporti giuridici di diritto privato, o la loro  modificazione o estinzione
    • contratti, che rientrano nella esclusiva competenza del notaio.

    Requisiti

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 3 Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio possono essere rilasciate dai cittadini italiani e dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive per quelle materie per le quali esiste una convenzione tra l’Italia e il loro Paese di provenienza.

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 2 le dichiarazioni sostitutive devono essere accettate:

    • dagli organi della Pubblica Amministrazione
    • dai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza
    • dai privati.

    Da settembre 2020, infatti, anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4.

    L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

    Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Ai responsabili del procedimento è proibito chiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive. La violazione dei doveri d'ufficio, prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 328, com.2, Codice penale.