Descrizione
Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 53 considera:
- le opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio e armature con funzione statica
- le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte da strutture in conglomerato cementizio e armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità che assicurano permanentemente l'effetto statico voluto
- le opere a struttura metallica in cui la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche devono essere denunciate dal costruttore prima del loro inizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65).
Anche le varianti che nel corso dei lavori si vogliono introdurre alle opere devono essere denunciate allo sportello unico prima di dare inizio alla loro esecuzione.
In Comune di Ghedi …
Per denunciare opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica è necessario accedere allo sportello unico per l'edilizia
Approfondimenti
La denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica può essere presentata autonomamente rispetto alla documentazione per costruzioni in zona sismica, oppure, può essere sostituita dal deposito ai fini sismici se quest’ultimo ha i contenuti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65 ed è firmato anche dal costruttore.
Una volta completate le opere strutturali il direttore dei lavori deve depositare la relazione a strutture ultimate entro 60 giorni dalla fine dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65).
Per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, la relazione a strutture ultimate non deve essere trasmessa (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 8-bis).
Tutte le costruzioni dell'articolo 53, comma 1 devono essere sottoposte a collaudo statico, che può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67).
Entro 60 giorni dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell'esecuzione dell'opera e che è iscritto all'albo da almeno dieci anni.
Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.