Descrizione
La carta d'identità cartacea è stata quasi integralmente sostituita su tutto il territorio nazionale dalla carta d'identità in formato elettronico (CIE) a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto legge 19/08/2015, n. 78.
La carta di identità cartacea può essere rilasciata esclusivamente in presenza di un viaggio imminente, con partenza documentata da titolo di viaggio.
In tutti gli altri casi di urgenza (Circolare ministeriale 03/04/2017, n. 4), per l'utilizzo sul territorio nazionale è possibile esibire il documento di riepilogo dei dati della CIE come documento di identità (Circolare ministeriale 16/07/2019, n. 9), ad esempio in situazioni di:
- gravi motivi di salute
- imminente consultazione elettorale
- imminenti esami, concorsi o gare pubbliche
La carta d’identità può essere rilasciata ancora in forma cartacea anche ai residenti iscritti all’AIRE e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.
In Comune di Ghedi …
Il documento cartaceo verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmente. Quali motivi di urgenza si intendono i viaggi, sia in Italia che all'estero, che possono essere documentati con prenotazioni (anche alberghiere) o titoli di viaggio.
Il regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte d'identità cartacee dovranno cessare la loro validità entro il 3/08/2026.
In attesa di istruzioni da parte del ministero dell'interno rispetto ai documenti che a tale data dovessero risultare ancora non scaduti, è comunque certo che da tale data le carte d'identità cartacee non avranno più validità per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.
Approfondimenti
Il periodo di validità della carta d'identità varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento. In particolare, vale fino al primo compleanno dopo:
- tre anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età
- cinque anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.
Per i maggiorenni ha una validità massima di 10 anni (Regolamento europeo 20/06/2019, n. 1157). La scadenza coincide con l'ultimo compleanno del titolare che ha preceduto il termine dei dieci anni di validità del documento, decorsi dalla data di emissione (pertanto dura 9 anni più i giorni che mancano al successivo compleanno del titolare).
Per i cittadini italiani la carta d'identità è anche un documento di viaggio per l'espatrio (equipollente al passaporto) in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. In particolare:
- per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
- per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
- per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.
Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".
È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.
Per ulteriori informazioni consulta il sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it.
Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.
Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se il ragazzo viene accompagnato da un solo genitore occorre presentare il consenso scritto dell'altro genitore, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Se manca l'assenso all'espatrio di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitoriale non necessita del nulla osta.
Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:
- accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore. In alternativa i genitori dovranno esibire al momento dell'espatrio l'estratto di nascita del minore completo di paternità e maternità. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi
- affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
- affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea) da compilare in Questura.
Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
Per i cittadini residenti all'estero (AIRE) il Comune italiano di iscrizione AIRE può rilasciare solo la carta d'identità cartacea.