Descrizione
Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati:
- certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
- certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
- certificato di residenza: attesta l'effettiva dimora nel Comune. Alle persone emigrate o cancellate è rilasciato il certificato di residenza storico, alla data dell'emigrazione o della cancellazione
- certificato di residenza per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): tutti i certificati finora elencati possono essere rilasciati con le stesse modalità anche per i cittadini italiani residenti all'estero, cioè iscritti nell'AIRE
- certificato di residenza storico: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti. Prima di richiedere il certificato storico di famiglia e di residenza, è possibile presentare richiesta di ricerca storica per verificare la presenza dei dati nei registri, soprattutto quando non si è sicuri della situazione dei propri antenati
- certificato di stato libero: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
- certificato di convivenza: attesta la costituzione della convivenza di fatto tra due persone
- certificato di stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
- certificato di stato di famiglia storico: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione. È come se fosse la fotografia della famiglia in un preciso istante nel passato, dove vengono indicati tutti i componenti, compresi quelli non legati da vincolo parentale
- certificato cumulativo: dà la possibilità di avere su un unico certificato diverse tipologie di certificazione.
In Comune di Ghedi …
Si ricorda dal 1/01/2012, quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, i cittadini nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione non devono più fornire certificati o documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità, ma possono produrre dichiarazioni sostitutive dei certificati.
Inoltre, con la modifica apportata dall'art. 30 bis del decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") agli artt. 2 e 71 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15/09/2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
I privati hanno l’obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato libero, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, e molto altro ancora.
Ciò si traduce, in primo luogo, nell’obbligo per il privato (banca, assicurazione, notaio, avvocato etc.) di accettare l’autocertificazione e nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati in una modalità semplificata per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.
Il vantaggio per i cittadini è duplice, da un lato il non dover fare passaggi inutili presso gli uffici pubblici e dall'altro risparmiare i costi dell'imposta di bollo e dei diritti, considerato che i certificati da produrre ai privati sono nella maggioranza dei casi in bollo: la scelta è nelle mani dei cittadini: continuare a produrre i certificati ai privati che li richiedano oppure utilizzare le dichiarazioni sostitutive e goderne i vantaggi.
Approfondimenti
Se non sussistono divieti di legge l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti, e ogni altra informazione contenuta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il rilascio delle informazioni è subordinato all'identificazione del richiedente (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33).
La validità dei certificati dipende dalle informazioni che contengono:
- per i certificati anagrafici è di tre mesi dalla data di rilascio (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33)
- per i certificati che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (come per esempio quelli di nascita o di morte) è illimitata (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41)
- per tutti gli altri certificati è di sei mesi dalla data di rilascio (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41).
I certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, e ogni altra informazione ivi contenuta possono essere rilasciati anche da ufficiali di anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
Il rilascio di certificati anagrafici avviene in modalità telematica accedendo ai servizi dell'ANPR.
Sul portale di ANPR è attivo un nuovo servizio che consente di acquisire i certificati anagrafici in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, in modalità multilingua per i Comuni con plurilinguismo, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
- anagrafico di nascita
- di cittadinanza
- di esistenza in vita
- di residenza
- di stato civile
- di stato di famiglia
- di stato di famiglia e di stato civile
- di stato di famiglia con rapporti di parentela
- di stato libero.
Per i certificati che prevedono il pagamento dell'imposta di bollo è necessario effettuare un versamento online tramite il circuito pagoPA.