Chiedere la concessione dell'assegno unico e universale

Descrizione

Chiedere la concessione dell'assegno unico e universale

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’assegno è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità ed è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

L’importo dell’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

Approfondimenti

Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000,00 € annui
  • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
  • svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti.

L’assegno unico e universale assorbe le seguenti prestazioni:

  • il premio alla nascita o all’adozione ("Bonus mamma domani")
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili
  • l’assegno di natalità ("Bonus bebè")
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'assegno non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L'INPS ha pubblicato un simulatore per il calcolo dell’assegno che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’assegno unico e universale online tramite il portale dell'INPS. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Sul canale Youtube dell’INPS è possibile consultare un video tutorial che spiega come presentare la domanda.

Con il Messaggio 22/07/2022, n. 2925 comunica che è possibile fare domanda per l’assegno unico anche utilizzando l’app INPS Mobile. Gli utenti possono anche consultare lo stato della pratica già presentata in precedenza.

Requisiti

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui al Decreto legislativo 21/12/2021, n. 230, art. 3, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
  • soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
  • residente e domiciliato in Italia
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Altre casistiche sono state illustrate con la Circolare 09/022022, n. 23 secondo cui sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con il Messaggio 25/07/2022, n. 2951 l'INPS ha integrato i titoli che danno diritto all'assegno in questione con:

  • permesso di lavoro subordinato di durata almeno semestrale
  • permesso di lavoro stagionale di durata almeno semestrale
  • permesso di assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore
  • permesso di protezione speciale, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine
  • permesso per i casi speciali, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.